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title: Approfitta del credito di imposta, hai tempo fino al 31 dicembre 2020!
description: Il Decreto Rilancio prevede due casi in cui le aziende possono beneficiare del credito di imposta. Leggi l'articolo e scarica il materiale informativo!
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# Approfitta del credito di imposta, hai tempo fino al 31 dicembre 2020!

- 12 nov 2020 /

![Credito d'imposta decreto rilancio](https://blog.famispa.com/hs-fs/hubfs/Stock%20images/business%20documents%20on%20office%20table%20with%20smart%20phone%20and%20digital%20tablet%20and%20graph%20financial%20with%20social%20network%20diagram%20and%20man%20working%20in%20the%20background.jpeg?width=484&name=business%20documents%20on%20office%20table%20with%20smart%20phone%20and%20digital%20tablet%20and%20graph%20financial%20with%20social%20network%20diagram%20and%20man%20working%20in%20the%20background.jpeg)

Tra le misure attuate in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il “**Decreto Rilancio**” (D.L. 34/2020) ha previsto diverse disposizioni a **sostegno** di **privati** ed **aziende** in difficoltà per favorire la ripresa del mercato italiano.

Tra le diverse agevolazioni a **favore** delle **imprese** troviamo due interessanti fattispecie per le quali si può beneficiare del credito d’imposta:

- **Spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro**
- **Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**

 

**CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Questa prima fattispecie viene applicata nel caso in cui il soggetto effettui degli interventi o degli investimenti necessari per adempiere prescrizioni sanitarie e rispettare misure di contenimento del virus. Ma chi può **beneficiare** di tali agevolazioni?

Possono richiedere il credito di imposta tutti quei **soggetti** che esercitano un’**attività** in luoghi aperti al **pubblico** (es. bar, ristoranti, alberghi), ovvero in un luogo nel quale i consumatori possano accedere liberamente, oppure **associazioni**, **fondazioni** e altri **enti privati**. L’elenco completo è presente nell’**allegato** **1** del **D.L. 34/2020**.

Gli interventi che possono essere oggetto di credito di imposta si suddividono in:

- **Spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni sanitarie e al contenimento del virus**: sono compresi gli **interventi edilizi** per la ristrutturazione di spogliatoi, mense, per la creazione di spazi medici, di ingressi o spazi comuni, e l’acquisto di **arredi di sicurezza**, ovvero tutti quegli arredi che consentano la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.  
  **Attenzione!** Questi interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o dalle linee guida per la riapertura delle attività.
- **Spese per attività innovative**: acquisto di **strumenti** e **tecnologie** che siano necessari per lo **svolgimento** dell’**attività** **lavorativa** e per l’acquisto di **strumenti** per il controllo della **temperatura**. Sono compresi anche software, sistemi di videoconferenza ed investimenti per agevolare lo **smart** **working**.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **60%** delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di **80.000 €**. Ciò comporta che l’**ammontare** del credito d’imposta non potrà superare **48.000 €**.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** tramite **modello F24** (o in alternativa può essere ceduto a terzi) a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

![armadio spogliatoio alimentare](https://blog.famispa.com/hs-fs/hubfs/armadio-spogliatoio-alimentare.jpg?width=444&name=armadio-spogliatoio-alimentare.jpg)

 

**CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI**

La seconda fattispecie viene applicata per le spese sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Chi sono i **beneficiari**?

In questo caso i beneficiari sono i soggetti esercenti **attività di impresa**, **arti e professioni**, gli **enti non commerciali**, gli **enti** del **terzo** **settore** oltre a quelli **religiosi** civilmente **riconosciuti**.

Oggetto di credito di imposta sono:

- **Interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**: questa attività può essere realizzata da imprese specializzate oppure dai dipendenti o collaboratori purché rispetti le indicazioni previste dai protocolli di regolamentazione vigenti e vi siano specifiche competenze già riconosciute.
- **Acquisto di dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**: spese per l’acquisto di DPI, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner), dispositivi per garantire la distanza di sicurezza tra il personale e la relativa installazione.

Anche in questo caso il credito di imposta è pari al **60%**, ma l’ammontare massimo delle spese sostenute nel 2020 è **100.000 €**. L’**ammontare** del credito d’imposta, quindi, non potrà superare **60.000 €**.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in **compensazione** tramite **modello F24** (in alternativa può essere ceduto a terzi) a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, oppure può essere utilizzato nella **dichiarazione dei redditi** relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute.

 

**CONSULTA LA NORMATIVA COMPLETA E RIMANI AGGIORNATO**

Cliccando sull'immagine sottostante potrai **scaricare** la **circolare** completa emanata dalla **Agenzia** delle **Entrate** e comprensiva anche dell’elenco delle aziende che possono beneficiare del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Inoltre, potrai anche rimanere **aggiornato** su questo tema oltre a scoprire le soluzioni di **Fami** che puoi acquistare per beneficiare del credito di imposta.

 

[![Scarica Informativa Credito di Imposta](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/5860712/dd534f38-8dbd-4718-9569-a2c441cd7a55.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/5860712/dd534f38-8dbd-4718-9569-a2c441cd7a55)

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